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LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

2025-08-17 14:33

Avv. Vincenzo de Crescenzo

Diritto Commerciale,

LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs n. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha riformato la disciplina del sovraindebitamento.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs n. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha riformato la disciplina del sovraindebitamento, già prevista dalla Legge n. 3/2012, semplificandola e ampliando le possibilità di ottenere l’esdebitazione.

Il sovraindebitamento è la situazione in cui un soggetto non è più in grado di pagare i propri debiti, anche fiscali, ma non è assoggettabile a procedure concorsuali come il fallimento.

Tali soggetti cosidetti non fallibili sono quei debitori che non esercitano attività d’impresa commerciale, come i consumatori, i professionisti, i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli. Infatti, qualora versino in stato di crisi o di insolvenza, non è previsto, comunque, che possano fallire, in quanto si ritiene per loro inefficiente e antieconomico prevedere l’apertura di una vera e propria procedura concorsuale. Ne consegue, soprattutto, che non possono usufruire della cd. esdebitazione, ovvero della liberazione dai debiti residui non soddisfatti.

Affinchè, quindi, possano anch’essi usufruire dell’esdebitazione dai debiti pregressi,  è stato concesso a tutti i debitori non fallibili di accedere ad una diversa procedura concorsuale, semplificata rispetto a quella prevista per gli imprenditori commerciali medio–grandi, che gli consenta, a determinate condizioni, di pagare i propri debiti in misura ridotta, sulla base delle possibilità reddituali o patrimoniali residue, ed avere, così, la possiblità di ripartire da zero. Si concede ai soggetti non fallibili l’occasione per un “nuovo inizio”, con la possibilità, per chi ha troppi debiti, di pagare quanto gli è possibile, in base alle propria situazione economica, cancellando anche il debito residuo che non può pagare in alcun modo.

Le procedure concorsuali, denominate “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, introdotte nel nostro ordinamento a favore dei suddetti soggetti non fallibili, in stato di crisi o di insolvenza, accessibili mediante apposita domanda al Tribunale competente, proposta tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC), si distinguono in:

1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (o Piano del consumatore): permette ai debitori di proporre un piano di pagamento sostenibile rispetto ai propri redditi, senza necessità del consenso dei creditori, che non sono chiamati a votare il piano predisposto, dovendo essere approvato solo dal Giudice.

Tale procedura è esclusivamente riservata al Consumatore, rappresentato dalla persona fisica che, ex art. 2, comma 1, lett. e del Codice, agisce “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”, pertanto, contrae obbligazioni solo per esigenze personali o familiari. Rispetto alla previgente nonmativa, il Codice della Crisi, con il Decreto Correttivo del 27 settembre 2024 (D.Lgs. n. 13/2024), ha aggiunto, tra i possibili beneficiari, anche i Soci illimitatamente responsabili di Snc, Sas e Spa, con esclusivo riguardo alle obbligazioni assunte per scopi estranei all’attività d’impresa; inoltre, ha introdotto la possibilità che membri indebitati della stessa famiglia, conviventi e con un’origine comune dei debiti, possano avviare un’unica procedura, riducendo tempi e costi;

2. Concordato minore: consente ai debitori di proporre un accordo per il pagamento dei debiti, per cui è necessario il voto favorevole del 50% dei creditori, e permette la continuità dell’impresa.

Possono accedere alla procedura: il Professionista, sia quello per cui la legge richiede l’iscrizione in albi o elenchi (ad es. avvocati, dottori commercialisti, architetti, etc.), sia quello appartenente alle professioni non protette; l’Imprenditore minore, a condizione che, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della procedura o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, non superi  un attivo patrimoniale complessivo annuo di €. 300.000,00, ricavi annui di €. 200.000,00 e debiti anche non scaduti di €. 500.000,00; l’Imprenditore agricolo, che esercita un’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali o attività connesse (art. 2135, comma 1, c.c.); le Start- up innovative, nei primi cinque anni della loro costituzione, durante i quali è vietato possano accedere alle altre procedure concorsuali; ed ogni altro debitore non fallibile (escluso il consumatore, a cui è riservata una procedura specifica), così come anche i garanti (fideiussori) del soggetto sovraindebitato.

3. Liquidazione controllata del sovraindebitato (o del patrimonio): accessibile, indistintamente, a tutti i debitori non fallibili, consente, sia al debitore che al creditore, di chiedere la soddisfazione dei creditori con la vendita dei beni del debitore, nel caso in cui il piano o l’accordo proposto non siano accettabili o fattibili;

4. Esdebitazione: a chiusura della procedura di sovraindebitamento, o, in ogni caso, automaticamente, dopo tre anni dall’apertura della procedura, consente di cancellare i debiti residui, anche se quelli effettivamente pagati sono solo una minima parte della massa debitoria;

5. Esdebitazione senza utilità (o dell’incapiente): riservata esclusivamente a debitori  persone fisiche, tra cui anche i professionisti (non sono ammesse società o altri enti), consente a chi si trova in una situazione di insolvenza grave, ma non ha beni o redditi sufficienti per far fronte ai debiti, nemmeno in futuro, senza scendere sotto la soglia minima di reddito per il sostentamento (soglia di povertà), di chiedere la cancellazione, una sola volta nella vita, di tutte le proprie pendenze, con il solo obbligo del pagamento eventuale dei debiti entro 4 anni dal decreto del Giudice, in caso di una sopraggiunta rilevante disponibilità economica, tale da coprire almeno un 10% dei debiti. Si tratta di una procedura riservata, ad esempio, a chi vive solo del proprio stipendio, per consentirgli, comunque, una vita dignitosa, per se e la propria famiglia.

Si segnala, infine, l’istituzione del "Fondo per l'esdebitazione dell'incapiente", introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, con una dotazione iniziale di 500.000 euro, destinato a coprire le spese necessarie per avviare la procedura di esdebitazione (come le spese legali e le spese per la nomina di un gestore della crisi), per consentire anche ai debitori più vulnerabili di beneficiare di questa opportunità. Tuttavia, le modalità operative del fondo devono ancora essere definite da un decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presupposto oggettivo per usufruire di tutte le su indicate procedure di sovraindebitamento è rappresentato dallo “stato di crisi o di insolvenza” del debitore (art. 2, comma 1, lett. c del Codice).

Lo stato di crisi consiste in una situazione di grave difficoltà economica, da cui si può presumere la probabilità della futura insolvenza. È considerato, quindi, “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2, comma 1, lett. a del Codice).

Lo stato di insolvenza, invece, consiste nella accertata incapacità del debitore, per mancanza di liquidità, di pagare regolarmente i propri debiti. È considerato, quindi, “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, comma 1, lett. b del Codice).

In particolare, per la liquidazione controllata, che può essere presentata dal debitore o dal creditore, nel primo caso, è richiesto lo stato di sovraindebitamento, che comprende sia lo stato di crisi che lo stato di insolvenza; nel seondo caso, è sufficiente il solo stato di insolvenza.

Inoltre, per accedere ad ognuna delle procedure in esame, è richiesta anche la meritevolezza del debitore, che non deve aver creato il sovraindebitamento con comportamenti scellerati, dolosi o fraudolenti, volti a nascondere beni ai creditori o ottenere prestiti in modo ingannevole o irresponsabile. Deve aver contratto i debiti in buona fede, senza comportamenti dolosi o olposi che abbiano aggravato la sua situazione.

Sintetizzando, i principali presupposti per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento sono che il debitore: 1. Non sia fallibile; 2. Sia in effettivo stato di sovraindebitamento; 3. Non abbia messo in atto tentativi di frode verso i creditori.

Infine, si ricorda, tra le modifiche introdotte dal su indicato Decreto Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“Correttivo ter”), nell’ambito del piano di ristrutturazione del consumatore, l’ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti, con la previsione del termine massimo di due anni, per garantire una maggiore efficacia alla procedura, rendendola così maggiormente appetibile, oltre  alla possibilità di rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se quest’ultimo ha adempiuto alle proprie obbligazioni

Per quanto riguarda, invece, il concordato minore, è stata eliminata l’inammissibilità della proposta concordataria qualora il sovraindebitato avesse già fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure da sovraindebitamento, salvo che non abbia già ottenuto il beneficio dell’esdebitazione.

San Salvo, 10 agosto 2025

 

Avv. Vincenzo de Crescenzo

 

 

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