L’INFORTUNIO A CAUSA DI IMPRUDENZA DEL LAVORATORE

In caso di infortunio sul lavoro, secondo giurisprudenza consolidata in materia, il datore di lavoro può ritenersi esente da ogni responsabilità, solo se, in ottemperanza all'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro ex art. 2087 c.c., ha adottato tutte le misure di prevenzione idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.

Pertanto, non può ritenersi responsabile dell’infortunio non solo quando la causa esclusiva dell’infortunio è riconducibile ad una condotta atipica ed eccezionale del lavoratore, ma anche quando ha adottato tutte le misure protettive possibili (vigilando sulla loro applicazione), comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore.

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono, infatti, tese ad impedire l’insorgere di situazioni pericolose e tutelano il lavoratore anche dagli incidenti provocati dalla sua imperizia, negligenza ed imprudenza.

La condotta negligente o imprudente del lavoratore, quindi, non è sufficiente, da sola, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, né può determinare un concorso di colpa da parte del lavoratore stesso, nel caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro nell’adozione di tutte le cautele richieste e necessarie, tipiche ed atipiche.

In particolare, la giurisprudenza è concorde nel ritenere di dover escludere un concorso di colpa della vittima, allorchè il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia impartito l'ordine da cui si è verificato l'infortunio, oppure abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato un’adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi.

In tutti questi casi, l'eventuale condotta imprudente del lavoratore diviene una mera occasione dell'infortunio e risulta giuridicamente irrilevante, salvo che non possa ritenersi del tutto atipica ed eccezionale rispetto alla prestazione dovuta e alle direttive ricevute, poichè, in tal caso, come abbiamo già detto, se fosse anche la causa esclusiva dell’evento dannoso, sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Precisiamo, tuttavia, che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., ossia per non aver adottato tutte le misure di prevenzione possibili ad eliminare anche i rischi alla salute derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore, non è un’ipotesi di responsabilità oggettiva, pertanto, richiede la prova, da parte del lavoratore, del fatto costituente l’inadempimento, della sussistenza del danno e del nesso causale tra questi due elementi. Non è necessaria, invece, la prova della colpa del datore di lavoro, essendo presunta ex art. 1218 c.c..

In conclusione, l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore. Nella predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, il datore di lavoro deve tener conto anche delle condotte eventuali del lavoratore che, pur non essendo abnormi rispetto all’attività lavorativa da svolgere, non sono del tutto conformi ad essa, risultando imprudenti e rischiosi.

San Salvo, 26 marzo 2022.

Avv. Vincenzo de Crescenzo

 

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 25597/2021; Cass. 8988/2020; Cass. 30679/2019; Cass. 12538/2019; Cass. 16026/2018; Cass. 798/2017; Cass. 2209/2016; Cass. 27127/2013; Cass. 3786/2009; Cass. 4075/2004.