LA DOMANDA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO NELLO STESSO RICORSO DOPO LA RIFORMA CARTABIA

La riforma introdotta in materia di diritto di famiglia, dalla cosiddetta riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio 2023, con il nuovo art. 473 bis 49 del codice di procedura civile (Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.”), prevede la possibilità di richiedere il divorzio insieme alla separazione, con lo stesso ricorso e, quindi, nello stesso procedimento e davanti allo stesso giudice.

Non è più neessario, quindi, presentare prima un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo ricorso per il divorzio, ma è possibile presentare un ricorso unico comprensivo sia della domanda di separazione che di divorzio.

La nuova regola sembrava, inizialmente, prevista solo in caso di separazione giudiziale, laddove, quindi, i coniugi sono in contrasto sulle condizioni di separazione, tantè che sulla questione si è registrato un acceso contrasto giurisprudenziale, sino alla recente pronuncia della Suprema corte che ha risolto ogni conflitto in merito, consentendo il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nei ricorsi consensuali: “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio(Cass. sent. del 16 ottobre n. 28727).

Lo scopo di una così importante novità, naturalmente, è quello di velocizzare e semplificare il procedimento rispetto al passato, quando il divorzio poteva essere richiesto soltanto trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale.

La possibilià di chiedere con lo stesso atto introduttivo la pronuncia sia della separazione che del divorzio, accorpando i due procedimenti, che trattano spesso le stesse questioni, consente, infatti, di evitare un doppio giudizio per lo più inutile, risparmiando molto tempo, a favore di una regolamentazione definitiva dei rapporti tra gli ex coniugi più veloce e tempestiva.

Tuttavia, nonostante la riforma, il tribunale, anche in caso di domanda cumulativa, deve rispettare la decorrenza prevista tra la separazione ed il divorzio, non potendo emettere la sentenza di divorzio se dalla prima udienza di separazione non siano trascorsi almeno dodici mesi, in caso di separazione giudiziale, oppure sei mesi, in caso di separazione consensuale.

La domanda di divorzio, quindi, potrà essere trattata soltanto una volta trascorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza parziale di separazione.

Non si tratta perciò di un divorzio senza la separazione, che rimane, invece, necessaria. Sarebbe sbagliato, infatti, pensare che la riforma l’abbia abolita e introdotto il divorzio diretto, poiché restano invariati sia il necessario termine di attesa dalla separazione, quale periodo per un eventuale ripensamento (benchè, evidentemente, depotenziato), sia il requisito della cessazione della convivenza, sempre indispensabile.

Il ricorso unico e cumulativo da presentare in tribunale deve già contenere, in maniera completa e dettagliata, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova necessari (redditi da lavoro, proprietà immobiliari e/o mobiliari, estratti conto bancari, partecipazioni societarie, investimenti ecc.) e le domande relative sia alla separazione che al successivo divorzio (una doppia richiesta di assegno di mantenimento per figli e coniuge, una doppia domanda di affidamento, collocazione e regolamentazione delle visite dei minori ecc.).

Ottenuta, quindi, la separazione, per la quale è sufficiente la sola sentenza parziale di separazione sullo status, che si può ottenere subito alla prima udienza, senza dover attendere la conclusione del giudizio (che proseguirà per le altre questioni), dopo sei mesi o dodici, a seconda dei casi (come abbiamo visto), senza che i coniugi si siano riconciliati o abbiano ripreso la convivenza, si potrà ottenere il divorzio, con una sentenza unica ma, così come la domanda cumulativa di separazione e divorzio, suddivisa in capi separati e distinte decisioni sulla separazione e sul divorzio.

È bene, comunque, precisare che la presentazione di un ricorso cumulativo di separazione e divorzio è solo una facoltà per le parti, che va esercitata con attenzione, secondo i casi, in quanto potrebbe risultare anche sconveniente, rispetto ai tradizionali ricorsi separati.

San Salvo, 2 dicembre 2023

Avv. Vincenzo de Crescenzo

 

 

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